Regolamento esami in remoto
Art. 1
Sul piano della postazione del candidato deve esserci solo il computer (ed eventuali tastiera/mouse esterni)
Art. 2
In ogni momento, il candidato deve essere inquadrato frontalmente dalla webcam del computer (se presente) e lateralmente dallo Smartphone (in modo da riprendere il candidato, la postazione e il computer).
Art. 3
In caso si assenza della webcam del computer è possibile utilizzare solo lo Smartphone, posizionato a circa 2 metri dalla postazione e in posizione rialzata, con angolazione intermedia (3/4) tra frontale e laterale (come in figura 1) in modo da riprendere: il piano della postazione, il candidato, il computer (eventuali tastiera/mouse esterni).
Art. 4
Nulla può coprire l’obiettivo della webcam e/o dello smartphone, in qualsiasi momento, durante l’esame
Art. 5
Il candidato non può abbandonare la postazione di esami, per tutta la durata dell’esame
Art. 6
Non devono essere presenti altre persone nella stanza che ospita la postazione del candidato o nei dintorni della postazione del candidato
Art. 7
Le porte di accesso alla stanza di un locale interno devono essere chiuse, possibilmente a chiave, per evitare intrusioni
Art. 8
Per consentire lo svolgimento degli esami e la relativa sorveglianza da parte del Supervisore, l’ambiente in remoto deve assicurare un livello di luce adeguato e un sufficiente isolamento del candidato da voci, rumori, interferenze
Art. 9
In qualsiasi momento della sessione, il Supervisore può richiedere un’ulteriore inquadratura della postazione e/o della stanza
Art.10
Per i dispositivi (computer, smartphone), non sono consentiti utilizzi diversi da quelli previsti dalla prova d’esame (svolgimento esame e segnalazioni tecniche); è vietata, inoltre, la registrazione del proprio schermo, con qualsiasi mezzo, durante tutta la sessione esami; la mancata osservanza di queste norme comporta l’invalidazione dell’esame e la decurtazione diretta del credito. L’attività del candidato viene monitorata costantemente e registrata
Art. 11
E’ previsto l’annullamento dell’esame (anche se il candidato è stato promosso) nel caso in cui, ad un controllo postumo (entro le successive 48h) si rilevino, dalle registrazioni, comportamenti fraudolenti
Art. 12
Un’eventuale interruzione temporanea della connessione a Internet del candidato non costituisce un problema rispetto al corretto svolgimento dell’esame in quanto, una volta rispristinata la connessione, il candidato si troverà a riprendere l’esame esattamente dalla domanda cui era arrivato. Nel caso in cui l’interruzione della connessione sia definitiva/ripetuta o determinata intenzionalmente dal candidato, il Supervisore può decidere di sospendere e invalidare l’esame
Art. 13
In caso di violazione di una sola di queste norme o non funzionamento/grave mal funzionamento, non riparabile, durante l’esame di anche uno soltanto dei dispositivi considerati requisiti tecnici per lo svolgimento dell’esame, la prova di esame sarà interrotta e considerata non valida