Regolamento esami in remoto

Art. 1

Sul piano della postazione del candidato deve esserci solo il computer (ed eventuali tastiera/mouse esterni)

Art. 2

In ogni momento, il candidato deve essere inquadrato frontalmente dalla webcam del computer (se presente) e lateralmente dallo Smartphone (in modo da riprendere il candidato, la postazione e il computer).

Art. 3

In caso si assenza della webcam del computer è possibile utilizzare solo lo Smartphone, posizionato a circa 2 metri dalla postazione e in posizione rialzata, con angolazione intermedia (3/4) tra frontale e laterale (come in figura 1) in modo da riprendere: il piano della postazione, il candidato, il computer (eventuali tastiera/mouse esterni).

Art. 4

Nulla può coprire l’obiettivo della webcam e/o dello smartphone, in qualsiasi momento, durante l’esame

Art. 5

Il candidato non può abbandonare la postazione di esami, per tutta la durata dell’esame

Art. 6

Non devono essere presenti altre persone nella stanza che ospita la postazione del candidato o nei dintorni della postazione del candidato

Art. 7

Le porte di accesso alla stanza di un locale interno devono essere chiuse, possibilmente a chiave, per evitare intrusioni

Art. 8

Per consentire lo svolgimento degli esami e la relativa sorveglianza da parte del Supervisore, l’ambiente in remoto deve assicurare un livello di luce adeguato e un sufficiente isolamento del candidato da voci, rumori, interferenze

Art. 9

In qualsiasi momento della sessione, il Supervisore può richiedere un’ulteriore inquadratura della postazione e/o della stanza

Art.10

Per i dispositivi (computer, smartphone), non sono consentiti utilizzi diversi da quelli previsti dalla prova d’esame (svolgimento esame e segnalazioni tecniche); è vietata, inoltre, la registrazione del proprio schermo, con qualsiasi mezzo, durante tutta la sessione esami; la mancata osservanza di queste norme comporta l’invalidazione dell’esame e la decurtazione diretta del credito. L’attività del candidato viene monitorata costantemente e registrata

Art. 11

E’ previsto l’annullamento dell’esame (anche se il candidato è stato promosso) nel caso in cui, ad un controllo postumo (entro le successive 48h) si rilevino, dalle registrazioni, comportamenti fraudolenti

 Art. 12

Un’eventuale interruzione temporanea della connessione a Internet del candidato non costituisce un problema rispetto al corretto svolgimento dell’esame in quanto, una volta rispristinata la connessione, il candidato si troverà a riprendere l’esame esattamente dalla domanda cui era arrivato. Nel caso in cui l’interruzione della connessione sia definitiva/ripetuta o determinata intenzionalmente dal candidato, il Supervisore può decidere di sospendere e invalidare l’esame

Art. 13

In caso di violazione di una sola di queste norme o non funzionamento/grave mal funzionamento, non riparabile, durante l’esame di anche uno soltanto dei dispositivi considerati requisiti tecnici per lo svolgimento dell’esame, la prova di esame sarà interrotta e considerata non valida

inquadratura 3/4 esame
Fig. 1 - Inquadratura Smartphone, in caso di assenza Webcam del computer